consigli                                 Collezione Peruzzi grafica e multipli di arte italiana contemporanea

 

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CONSIGLI PER IL COLLEZIONISTA

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

Quando un manifesto, una fotografia, una stampa, la copertina o il contenitore o l'inserto di un libro possono essere considerate opere seriali di un artista

 

La questione è sempre più ricorrente da quando sul mercato sono apparsi multipli e stampe, eseguite in varie tecniche,  di artisti importanti senza firma e/o numerazione che vengono definite dai venditori opere multiple dell'artista (tralasciando il caso peggiore, quando cioè si cerca di spacciare una stampa firmata dall'artista, ma non numerata,  come opera unica). Cercherò di fornire al Collezionista gli strumenti di giudizio (alcuni casi emblematici li trovate alla pagina corrispondenza del sito).

Senza dubbio l’ arte contemporanea ha definitivamente scardinato le forme tradizionali dell’opera d’arte e il sistema di riferimento che permetteva di validarla come tale. La figura dell’ artista coincide sempre meno con quella dell’ artigiano; il famoso “ma lo saprei fare anch’io !”, che deriva dall’ identificazione del valore dell’ artista con la sua capacità tecnico-esecutiva artigianale, ha sempre meno senso: ciò che conta è il progetto, l’idea dell’opera d’arte, il "risultato”; l’esecuzione ed il suo esecutore, uomo, macchina, processo chimico/fisico sono assolutamente secondari; ci sono artisti di prima grandezza che dichiarano di non partecipare in alcun modo alla realizzazione dell’ opera, ma solo alla sua ideazione. La cosa più sorprendente è che ciò, dopo quasi un secolo da Marcel Duchamp, provochi ancora scandalo.

Gli effetti più specifici che le nuove forme dell’ opera d’arte hanno provocato sulla produzione seriale sono il venir meno del sistema di attribuzione di “valore” alle differenti tecniche di stampa d’arte originale che attribuiva all’ acquaforte il primo posto, seguita dalla litografia, poi dalla serigrafia e dalla fotografia; le tecniche di stampa fotolitografiche / offset perdevano addirittura l’ attributo di originale.

Ora moltissimi artisti si affidano alle tecniche di stampa fotografiche, foto-seri grafiche e offset per la loro produzione artistica: ciò che distingue le loro opere considerate singole da quelle considerate edizioni seriali è il numero degli esemplari prodotti, e questo vale anche per i multipli. Il criterio ormai comunemente utilizzato per la definizione di opera seriale o multipla rispetto all'opera unica è quello tradizionalmente applicato alla scultura: considerare opere uniche le edizioni minori di 10 esemplari, opere seriali o multiple quelle maggiori di 10 esemplari.

 

Contenitore di un libro postumo su Fontana, in plastica, senza firma e numerazione,  incorniciato e venduto come fosse un suo multiplo

 

E fin qui abbiamo parlato di opere firmate e con la loro numerazione di edizione (numero dell'esemplare e numerazione totale), ma nel caso sull'opera non vi siano apposizioni o non sia accompagnata da un certificato che faccia riferimento esplicito all'esemplare e ne certifichi l'edizione e la sua appartenenza ad essa ? La bussola di riferimento, la sola cosa che conta per poter definire il multiplo o la stampa, con qualsiasi tecnica eseguita, un'opera originale seriale (moltiplicata) dell'artista è la sua esplicita dichiarazione di aver realizzato un'opera seriale (moltiplicata), espressa in un documento di accompagnamento dell'opera firmato dall'artista o dall'editore, che lo certifichi e riporti il numero totale degli esemplari prodotti.

Quando, invece, ci si imbatte in stampe o multipli che riproducono l'immagine dell'opera singola di un artista e che vengono poi firmate dallo stesso (tipico è il caso dei manifesti/locandine di una mostra che alla vernice, o successivamente, come omaggio, vengono firmati dall'artista) o dagli eredi i quali a volte addirittura li editano in tiratura limitata e li firmano, oppure  ci si imbatte in libri o contenitori di libri senza alcuna certificazione esplicita, in tutti questi casi non si possono definire le opere come seriali (moltiplicate) dell'artista, ma semplici riproduzioni.

 

 

 

Acquistare solamente opere la cui edizione sia catalogata dall'apposita bibliografia (i cataloghi di riferimento per i più importanti artisti sono riportati alla pagina bibliografia del sito)

 

La certificazione del venditore non è un fattore probante l'autenticità dell'opera (solitamente, non per la malafede del venditore, ma per l'incapacità o l'impossibilità di verificare l'autenticità in mancanza di una catalogazione: il venditore solitamente è un intermediario che ha acquistato il foglio a sua volta). Se stiamo trattando un foglio di un artista importante la sua edizione deve essere obbligatoriamente riportata nei cataloghi di riferimento dell'opera grafica dell'artista. Accertiamoci che tutti i dati coincidano (numerazione totale dell'edizione, dimensioni del foglio, dimensioni dell'impressione, la presenza del timbro a secco dell'editore e/o dello stampatore, quando previsto: se qualche dato non corrisponde, non acquistate l'opera).

 

 

Acquaforte di Fontana in vendita sul sito di una galleria estera con dati precisi di riferimento : peccato che sul catalogo di Harry Ruhè non esista del tutto e al E-42 corrisponda un'acquaforte viola della 2RC. Quindi molta attenzione anche se le apparenze sembrano OK.

 

 

 

Non acquistare fogli di prova, ma solamente fogli numerati che indichino il numero progressivo dell'esemplare e il totale dell'edizione

 

Contrariamente a quanto spesso viene raccontato, ovvero che i fogli di prova siano più preziosi in quanto differenti l'uno dall'altro e dall'edizione, è vero l'esatto contrario: i fogli prova, come dice la stessa denominazione, sono prove che vengono eseguite per arrivare al risultato desiderato dall'artista e, quindi, solo nei fogli dell'edizione numerata tale risultato è stato raggiunto (durante le prove la matrice e i colori vengono modificati dall'artista e dallo stampatore) e la prova , a meno che non sia il famoso esemplare con la dicitura "buono da stampare" che l'artista appone sulla prova finalmente soddisfacente, non rappresenta un risultato considerato valido dall'artista. Inoltre, proprio perchè mancante la numerazione progressiva che identifica il singolo foglio, è negli esemplari di prova che si può più facilmente annidare un falso.

 

 

 

Non ha senso pagare un prezzo maggiore per un foglio o un multiplo firmato e numerato dall'artista quando proviene da un'edizione il cui numero totale di esemplari è certificato e non differisce in alcun modo dagli altri

 

Per spiegarmi meglio, due esempi riferiti ad opere seriali di Maurizio Cattelan:

The Taste of Others, la terza parte della trilogia in cui Cattelan fa illustrare le proprie opere dall’artista cinese Fu Site, è un'edizione certificata di 1.000 esemplari; 50 di questi esemplari sono stati numerati e firmati a mano dall'artista e vengono messi in vendita ad un prezzo notevolmente superiore (20 volte maggiore); non esiste alcuna ragione per acquistare a quel prezzo i fogli firmati e numerati;

A.C. Forniture Sud, la squadra di immigrati illegali di Forniture Sud che ha come sponsor il finto marchio Rauss tristemente evocativo, è un'edizione di 1.000 esemplari di un photocollage dei quali 50+XXV sono stati assemblati insieme ad un fischietto da arbitro in un apposito box di Plexiglass e firmati e numerati dall'artista: in questo caso si tratta di opere diverse, anche se provenienti dalla stessa matrice, ed è giustificabile un prezzo 10 volte maggiore per il multiplo rispetto al semplice photocollage senza apposizioni.

 

 

 

Come imballare le opere per la spedizione

 

 

L'imballaggio corretto di una stampa per la spedizione è molto importante. Di seguito due filmati che spiegano come eseguire un imballaggio sicuro.

 

imballaggio piano              imballaggio arrotolato

 

Courtesy : Galerie Michelle Champetier - Cannes - France

 

 

 

Lo stato di conservazione di un foglio è importante

 

L'assenza di fioriture, macchie, sgualciture, ingiallimento è un elemento importante, ma da valutare anche in ragione dell'epoca di stampa dell'opera: fogli tirati magari 50 e più anni fa non possono certo avere un aspetto immacolato a meno che non siano stati conservati in maniera professionale in quanto già destinati all'origine ad una commercializzazione molto lontana nel tempo o siano dei falsi. Difetti minori non influiscono sul valore, che per uno specifico artista dipende dalla qualità dell'opera e dalla sua tiratura.

 

 

 

Attenti al corniciaio

 

Le stampe originali sono difficili da incorniciare rispetto ad un'opera su tela con il suo telaio. Anche solo il loro maneggiamento effettuato con noncuranza e superficialità può provocare facilmente macchie, spiegazzamenti e pizzicature. Il foglio non va assolutamente rifilato o tagliato, non va incollato al fondo della cornice, se va usato del nastro adesivo che sia tassativamente del tipo anti-acido, pena la comparsa sul fronte dell'opera dell'impronta del nastro applicato al retro del foglio.

 

 

 

I diritti dell’autore e i diritti del collezionista

 

La tutela del diritto d'autore concernente le opere delle arti plastiche e figurative presenta alcuni aspetti diversi da quelli delle altre opere dell'ingegno.

I diritti patrimoniali  d'autore si esplicano  nella facoltà di moltiplicazione degli esemplari di un'opera mediante la sua riproduzione, rappresentazione ed esecuzione. Il diritto  patrimoniale  insomma è, nel suo esercizio tipico, un diritto di copia. Le opere dell'arte plastica e figurativa, invece, sono per loro natura esemplari unici. Si ha,  pertanto,  uno  stato di cose diverso rispetto  alle opere letterarie o musicali, ove ciascun esemplare, libro o supporto digitale, si identifica con l'opera.

L’oggetto  principale  del diritto  del pittore  e dello scultore è l'esemplare  unico (incluse anche le opere seriali originali)  e, con la cessione a terzi di tale esemplare, gli acquirenti ne acquistano la piena proprietà.

L’art.  13 della Legge sul Diritto d’Autore 22 aprile 1941 n. 633 recita testualmente: “Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo, come  la  copiatura  a mano,  la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia,  la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione”.

Ad una prima lettura della disposizione, illuminata dal contesto in  cui è collocata, sembrerebbe  che questa si riferisca alla utilizzazione economica dell’opera attuata attraverso la creazione di identiche copie.

Ora non è discutibile che una riproduzione dell’opera d’arte avente una vocazione ed un effetto moltiplicatori, idonei a diffonderne la concreta fruizione, rientri nella previsione dell’art.13, prima citato. Differente è il caso della riproduzione fotografica di un'opera d'arte con funzione meramente documentale.

Io credo che, secondo il senso comune, la possibilità di far pubblicare l’opera d’arte, a questi fini meramente documentari, appartenga al proprietario e costituisca una normale esplicazione del diritto di proprietà. Possedere un’opera d’arte significa anche poterla vendere e la funzione di documentare quel che viene venduto mi sembra un'appendice naturale della potestà di alienazione, contenuta nel diritto di proprietà. A maggior ragione, l'utilizzo delle immagini per finalità di informazione e diffusione della cultura, dello studio e della ricerca.

Vi è il problema di contemperare il diritto  morale e patrimoniale dell'autore  con i diritti dei proprietari dell’opera. Nessun dubbio, infatti,  che  all'autore   dell'opera   d'arte   plastica e figurativa  spettino, anche dopo che egli l'abbia  ceduta, i diritti a lui riconosciuti nell'art.  2577,  secondo  comma,  c.c. e nell'art.  20  della Legge, di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione,  mutilazione, modificazione e a ogni altro atto  a danno dell'opera  che sia di pregiudizio  al suo onore  o alla sua reputazione. Per la facoltà di esposizione  pubblica, che  alcuni  autori hanno cercato di contestare ai proprietari delle loro  opere, la  dottrina non è del tutto  concorde nella  soluzione del problema. In  prevalenza essa  ha però  affermato, e ha  avuto  il consenso della giurisprudenza, che il proprietario ha il diritto  di esporre l'opera acquistata, anche  contro la volontà dell'autore (altrimenti, si trasformerebbe  il proprietario in un semplice detentore, costretto a godere dell'opera che ha  acquistato entro  i confini,  più  o meno  capricciosi e volubili,  che l'autore gli segni). E tra le facoltà  di cui il proprietario gode è anche  quella  di far conoscere a terzi l’opera di sua proprietà attraverso mostre o pubblicazioni. Una sola limitazione può incontrare tale facoltà: la si ha nel  caso  di  grave lesione  della  dignità   dell'autore per  il modo dell'esposizione o della pubblicazione.

   

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